Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è diretta a scoraggiare il fenomeno delle vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa, denominato «mobbing» e definito ai sensi dell'articolo 2, e a tutelare i lavoratori da atti e da comportamenti ostili e vessatori che assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica nell'ambito dei rapporti di lavoro, nonché da comportamenti e atti capaci di produrre un degrado delle condizioni di lavoro, di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica e mentale e di compromettere il suo futuro professionale.